A tutela del Cliente

Detraibilità fiscali delle prestazioni psicologiche

Alcune prestazioni psicologiche vengono considerate di tipo sanitario, di conseguenza le ricevute emesse sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi.

Le principali prestazioni psicologiche in ambito clinico detraibili ed esenti IVA sono:

 

L'Iva dipende, solitamente, dalla natura della prestazione e non dal soggetto cui viene emessa la fattura/ricevuta.

 

Per fatture di importo superiore a 77,47 € si applica la marca da bollo di 2,00€, a carico del paziente/cliente, e anch’essa detraibile.

 

Il Testo Unico delle imposte sui redditi disciplina, attualmente all’art.15, le detrazioni dall’Irpef che spettano ai contribuenti; in particolare al comma 1 lettera c) è scritto che spetta una detrazione del 19% per il sostenimento di “spese sanitarie”. Tale locuzione è poi chiarita come segue dal legislatore stesso: “Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica... e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere”. Appare fondato il diritto alla detrazione delle spese sostenute da un contribuente per prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da uno psicologo iscritto all’albo. Il 28 luglio 2006, lo stesso Ministero delle Finanze ha chiarito che “rientrano tra le spese sanitarie detraibili le spese per prestazioni mediche specialistiche sostenute per sedute di psicoterapia rese da medici specialisti o da psicologi iscritti all’Albo”.

Per le spese per le sedute dallo psicologo o dallo psicoterapeuta spettano la detrazione d’imposta.

E’ possibile scaricare, sempre tra le spese sanitarie del rigo E1 del quadro E – Oneri e Spese del modello 730 anche le spese sostenute per le sedute dallo psicologo.

L’Agenzia delle Entrate: “Le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti, erogate in strutture pubbliche o private, sono infatti equiparabili alle prestazioni rese da un medico, e quindi le spese sostenute per queste prestazioni sono detraibili, anche in assenza di prescrizione medica (circolare n. 20/E del 13 maggio 2011)”.